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Direttive europee: 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE e successive. Recepite, con apposite leggi nazionali, da tutti i Paesi europei. In Italia: dal D.L.vo n° 626 del 19 settembre1994 e successivi :
- Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro .
- Obbligo del datore di lavoro di dotare i lavoratori di dispositivi di protezione.
- Obbligo che i Dispositivi di Protezione Individuale ( DPI) siano conformi a alla Direttiva 89/686/CEE
Direttiva europea 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre1989 e successive. Recepita, con apposite leggi nazionali, da tutti i Paesi europei. In Italia: dal D.L.vo del 4 dicembre 1992 n° 475 e successivi :
- Definizione e requisiti essenziali dei Dispositivi di Protezione Individuale e loro classificazione in tre categorie.
- Procedure di Certificazione CE.
- Marcatura CE.
- Compiti di vigilanza
Le norme europee EN:
- Complesso di specifiche tecniche emesse da CEN (Comitato Europeo di Normazione).
La giurisprudenza, espressa da diverse sentenze in vari Paesi Europei:
Un aspetto non completamento chiarito: La parificazione dei volontari ai lavoratori:
I volontari sono destinatari della disciplina del Dlgs 626 ? O non lo sono ?. E' il quesito sino ad oggi non risolto con definitiva chiarezza , sebbene, con decreti e circolari, se ne siano occupati numerosi ministeri, e recentemente, il Consiglio di Stato ( vd. link).
La giurisprudenza è in genere positiva verso l'estensione della disciplina del Dlgs 626 ai volontari:
- "..chi coinvolge nel proprio lavoro pericoloso un'altra persona, in base a un rapporto non di lavoro subordinato, ma di amicizia e riconoscenza, è ugualmente tenuto alla adozione di tutte le necessarie cautele antinfortunistiche e, in caso di omissione…"
- ".Irrilevante la valutazione che l'infortunato fosse un vero e proprio dipendente
dell'imprenditore.
Principio della responsabilità del datore di lavoro e del preposto per l'effettivo impiego
del DPI da parte del lavoratore:
(Cass. Pen IV sez., 27 Febbraio 1987, Riv. pen. 1987, 736) L'imprenditore..non
assolve il proprio compito solamente attraverso l'allestimento dei mezzi di protezione e
con l'emanazione dei relativi ordini esecutivi, ma ha l'ulteriore dovere di assicurarsi
sull'uso corretto e costante da parte dei lavoratori dei dispositivi ad essi forniti…..
Il preposto, (21 Giugno 1988, Cass. pen. 1989, 1091 (s.m.), Riv. pen. 1989, 377;
Giust. pen. 1989, II, 362 (s.m.), condivide con il datore di lavoro, oneri e
responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e di protezione del personale
impiegato..
E quindi consigliabile che i datori di lavoro provvedano alla scelta di dispositivi che, oltre ad essere atti alla protezione dei rischi attentamente e anticipatamente valutati , rendano possibile un facile controllo dell'effettivo impiego dagli stessi da parte dei lavoratori o dei volontari o, meglio ancora, il cui effettivo impiego sia praticamente automatico e inevitabile. In definitiva, una soluzione è tanto più sicura quanto più gli elementi protettivi sono incorporati nella stessa divisa di base; e tanto meno sicura quella in cui gli elementi protettivi sono separati, e soggetti alla libera volontà del lavoratore di impiegarli effettivamente.
Gli schemi riepilogativi della direttiva europea 89/686/CEE e del suo recepimento italiano D.Lvo n°475, e delle più importanti norme EN sono pubblicati in altri punti di questa presentazione.
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