RescueForce
Home ->Indumenti di protezione- DPI – D.L. 475

L’abbigliamento tecnico professionale e i D.P.I. - D.L.vo 04/12/1992 n. 475
( dispositivi di protezione individuale)

Sono da considerarsi come D.P.I. tutti gli abiti e gli indumenti ai quali la comunicazione commerciale attribuisce il requisito di salvaguardare la persona che li indossa da rischi per la salute e la sicurezza.
Tale abbigliamento è quindi sottoposto alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, recepita in Italia con il D.L.vo 04/12/1992 n. 475 e dal D. L.vo 02/01/1997 n. 10.
Il D.L.vo 04/12/1992 n. 475 suddivide i D.P.I sono suddivisi in tre categorie, a seconda della gravità dei rischi da cui intendono preservare l’individuo:

Ia CATEGORIA
rischi lievi, con effetti
superficiali, causati da:

IIIa CATEGORIA
rischi di morte e di lesioni gravi causati da:

- strumenti meccanici,
- prodotti per la pulizia,
- oggetti caldi,
- fenomeni atmosferici,
- urti e vibrazioni lievi,
- raggi solari
- aereosol, gas irritanti, tossici e radio tossici,
- apparecchi isolanti, compresi quelli per l’immersione subacquea,
- aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti,
- attività ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°C,
- attività ad una temperatura d’aria non superiore a –50°C,
- cadute dall’alto,
- tensioni elettriche pericolose

La IIa CATEGORIA comprende tutti i D.P.I. che non rientrano nelle altre categorie.

Il D.L.vo 04/12/1992 n. 475 definisce inoltre:

art.1 – Campo di applicazione e definizione
art.2 – Norme armonizzate e norme nazionali
art.3 – Requisiti essenziali di sicurezza
art.4 – Categorie di D.P.I. ( vd. sopra)
art.5 – Procedure di certificazione CE
art.6 – Organismi di controllo ( loro requisiti)
art.7 – Attestato di certificazione CE
art.8 – Sistemi di controllo della produzione di
D.P.I. di terza categoria
art. 9 – Controllo del prodotto finito
art.10 – Controllo del sistema di qualità
art.11 – Dichiarazione di conformità CE
art.12 e 12 bis – Marcatura CE
art.13 – Compiti di vigilanza delle
Amministrazioni dello Stato
art.14 – Sanzioni e disposizioni penali
art.14 bis – Adeguamento degli allegati alle norme
comunitarie
art.15 – Norme finali e transitorie
Allegato I : non rientrano nel campo di
applicazione del D.L.vo 04/12/1992 n. 475:

· I D.P.I. per le forze armate
· I D.P.I. per autodifesa in caso aggressioni (
aereosol, e armi deterrenti….)
· I D.P.I. per uso privato contro le condizioni
atmosferiche, calore, umidità
· I D.P.I. per salvataggio passeggeri trasporti
aerei e marittimi
Caschi e/o visiere per veicoli a motore a due o tre ruote
Allegato II : requisiti essenziali di salute e
sicurezza:

1. Requisiti di carattere generale:
· principi di progettazione
· innocuità dei DPI
· fattori di comfort e di efficacia
· nota informativa del fabbricante
2. Requisiti supplementari comuni a diverse
categorie di DPI
3. Requisiti supplementari specifici
Allegato III: documentazione tecnica del
fabbricante
Allegato IV: marcatura di conformità CE e
iscrizioni

Allegato V: Requisiti minimi per gli organismi
autorizzati
Allegato VI: modello della dichiarazione di
conformità

Home Page

Certificazione Aioici Sincert Cerbul S.p.A. via Marconi, 105 - 31020 Revine Lago (TV) - P.I. 02269330268 Logo Cerbul S.p.A.